Terzi acquirenti e assegnazione della casa familiare. La Corte di Cassazione anticipa la soglia di tutela dell’aspirante assegnatario

Pubblicato il 29/11/2016


Con la sentenza n. 17971 dell’11 settembre 2015 la Sezione I della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una donna che viveva, con i figli avuti dal compagno, in un immobile che era stato venduto prima dell’assegnazione da parte del Tribunale de Minori.

In sentenza i Supremi Giudici spiegano infatti che: “il diritto di godimento dell’immobile adibito a casa familiare attribuito al convivente more uxorio collocatario dei figli minori è opponibile all’avente causa dell’ex convivente proprietario dell’immobile, indipendentemente dall’anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazione, sempre che il terzo acquirente sia a conoscenza del pregresso rapporto di stabile convivenza e del vincolo di destinazione impresso al bene in data antecedente all’alienazione”.
Nella pronuncia in commento, dunque, singolarmente l’opponibilità del titolo detentivo spettante al convivente more uxorio – genitore non proprietario viene slegata dal requisito – sino ad ora ritenuto pacificamente necessario – dell’anteriorità del provvedimento di assegnazione rispetto al trasferimento immobiliare dall’ex coniuge o convivente proprietario al terzo.