La
Nona Sezione del Tribunale di Milano con sentenza del 05 ottobre 2016
(Presidente estensore dott.ssa Laura Maria Cosmai) ha deciso che: “La madre che impedisca al padre il
riconoscimento del proprio figlio, imponendo condizioni economiche o la previa
sottoscrizione di accordi, compie un illecito civile suscettibile di sanzione
risarcitoria ex articolo 2059 c.c. Un comportamento ostativo al riconoscimento
dei figli nati fuori da matrimonio, infatti, non può essere in alcun modo
considerato corretto o coerente, osservato che l’applicazione di criteri di
logica, ancor prima di criteri di diritto, suggerisce la necessaria anteriorità
del riconoscimento di un minore, che quindi da quel momento può considerarsi
figlio di un determinato soggetto, e soltanto successivamente la sottoscrizione
da parte del soggetto medesimo di accordi relativi a tutti i diritti e doveri
nascenti per effetto della paternità. In merito alla configurazione di una
fattispecie illecita risarcibile, basta rilevare che – a causa del
comportamento della madre – il padre non ha certamente potuto partecipare in
maniera piena e concreta ai primi e fondamentali momenti di crescita della
minore, non ha potuto partecipare alla crescita ed alla vita affettiva della
prole, non ha potuto godere della sua presenza e del suo affetto, e quindi in
concreto non ha certamente potuto instaurare una relazione adeguata con la
stessa. In merito alla liquidazione del danno da privazione del rapporto
genitoriale per condotta altrui, il punto di partenza – il quale necessita
evidentemente di correttivi al fine di poter essere adeguato equitativamente al
caso concreto – deve essere considerato il ristoro economico che può essere
concretamente quantificato applicando le Tabelle di liquidazione del danno non
patrimoniale elaborate dall’Osservatorio della Giustizia civile di Milano
(voce: perdita di un figlio; nel caso di specie, è stato liquidato l’importo di
15 mila euro).”
“Privazione
del rapporto parentale” per l’uomo, risarcibile in quanto illecito civile ex
art. 2059 c.c., con applicazione degli standard elaborati dal Tribunale di
Milano. La madre è condannata pure per lite temeraria.