Non occorre l’accordo preventivo sulle spese straordinarie se nell’interesse del minore.

Pubblicato il 20/02/2017


Argomento senza dubbio di grande rilevanza pratica.

La Corte di Cassazione, sezione Sesta Civile, con ordinanza n. 4060 del 15/02/2017 ha precisato che “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”.

Il Supremo Collegio respinge il ricorso del padre di una bambina il quale lamentava che la madre aveva scelto di iscrivere la figlia presso una onerosa scuola privata, senza aver prima concordato tale scelta con lui, che si è trovato a sopportarne gli oneri in misura significativa. In particolare afferma la Corte, confermando un orientamento giurisprudenziale già formatosi sull’argomento, che pur essendo indubbio che la legislazione sull’affido condiviso privilegi l’accordo dei genitori in materia di scelte educative dei figli, cionondimeno, quando non è possibile raggiungere un’intesa, occorre assicurare la tutela del miglior interesse del minore. Pertanto l’opposizione di uno dei genitori non può “paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponda effettivamente all’interesse del minore”.