La Corte di Cassazione, sezione Prima Civile, con la sentenza n. 24542 dell’01.12.2016 ha sancito che “si
applica la legge straniera sul divorzio alla coppia che, pur avendo
vissuto prevalentemente in Italia, proviene da un Paese nel quale le
norme contemplano lo scioglimento delle nozze”, accogliendo così il
ricorso di un albanese che lamentava la separazione dalla moglie,
anch’essa albanese, nonostante l’istituto non fosse previsto nel Paese
di origine.
Le parti si erano unite in matrimonio in
Albania ma avevano prevalentemente vissuto in Italia. Lei aveva chiesto
la separazione personale dal marito che era stata pronunciata dalla
Corte d’Appello di Firenze. Avverso tale pronuncia lui ha presentato
ricorso per cassazione e lo ha vinto.
La prima sezione ha anzitutto chiarito
che nella specie la legge nazionale comune dei coniugi ai sensi del 1°
comma dell’art. 31 L. 31 maggio 1995 n. 218 era incontestatamente quella
albanese essendo essi cittadini albanesi che avevano contratto
matrimonio in Albania. Tale accertamento escludeva l’applicabilità del
criterio subordinato contenuto nel medesimo primo comma (localizzazione
prevalente della vita matrimoniale) operante solo in mancanza di una
legge nazionale comune.
Per stabilire infatti – precisa il
Supremo Collegio – definitivamente se la legge applicabile sia quella
risultante dall’esame dei criteri contenuti nel primo comma, nella
specie univocamente diretti ad inviare alla legge albanese, occorre
verificare se la legge straniera individuata alla luce del primo comma
preveda la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio,
dovendosi, in mancanza, applicare la legge italiana, così come previsto
dall’art. 31 secondo comma l. n. 218 del 1995. La ratio di tale
ultima disposizione risiede nell’evitare l’applicazione di leggi
straniere che non prevedono istituti volti a recidere il vincolo
matrimoniale, o che ne limitano, in modo ingiustificatamente
discriminatorio, l’esercizio soltanto ad uno dei due coniugi. Al
riguardo si è ormai consolidata un’interpretazione per cui la clausola
di applicazione residuale della legge italiana può trovare ingresso solo
ove non esista alcuna forma di dissoluzione del legame matrimoniale o
vi siano istituti contrastanti con il principio di uguaglianza tra i
coniugi.