La madre smetta di pubblicare foto del figlio sui social, altrimenti…

Pubblicato il 10/01/2018


Una madre troppo “social” e un sedicenne che vuole fuggire da un contesto sociale diventato intollerabile proprio a causa della diffusione online dei dettagli della vita familiare. Il giudice impone alla madre il divieto di pubblicare sui social foto o video relativi al figlio, disponendo un’astreinte a fronte dell’eventuale inottemperanza.

Così si è espresso il Tribunale di Roma con l’ordinanza dello scorso 23 dicembre, relativa alla richiesta del tutore di un minore all’autorizzazione per l’iscrizione del ragazzino ad un istituto scolastico estero individuato dal padre, sospeso quest’ultimo così come la madre, dalla responsabilità genitoriale.

Dopo aver ripercorso la vicenda, il giudice sottolinea la fermezza della volontà del ragazzo, risultante da diversi elementi probatori, di proseguire il proprio percorso di studi negli Stati Uniti, desiderio alimentato dalle eccessive pressioni che egli subisce in Italia a causa della diffusione tramite social network, in particolare per mano della madre, di informazioni dettagliate sulla sua storia familiare e sulle controversie giudiziarie in cui è implicato. L’intollerabilità del contesto sociale in cui il sedicenne si è ritrovato, ha portato il giudice ad accogliere la richiesta del tutore di iscrizione alla scuola statunitense a spese di entrambi i genitori.

Un aspetto dell’ordinanza in commento che merita particolare attenzione, è la decisione del giudice di disporre, “a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio”. Divieto la cui inottemperanza sarà “punita” con l’applicazione dell’astreinte di cui all’art. 614-bis c.p.c.: “in caso di mancata ottemperanza della madre all’obbligo di interrompere la diffusione di immagini, video, informazioni relative al figlio nei social network, ovvero di mancata ottemperanza all’obbligo di rimuovere tali dati, la stessa dovrà corrispondere al ricorrente e al tutore l’importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere”.

Come chiarisce il Tribunale capitolino, tale facoltà discende dai principi generali dell’ordinamento fondati sulla necessità di tutela del minore e sui poteri d’ufficio riconosciuti al giudice in tale materia. L’asterinte può infatti “essere disposta d’ufficio a maggior garanzia dell’interesse del figlio e, in quanto collegato a questo, dell’interesse del genitore a cui spetta pretendere il rispetto di quegli obblighi”.