La Cassazione ribadisce l’autoresponsabilità economica.

Pubblicato il 01/09/2017


La Corte Suprema di Cassazione, sez. Sesta Civile, con l’ordinanza 20525/17, pubblicata il 29 agosto, accoglie il ricorso dell’uomo che denuncia la violazione dell’art. 5, comma quarto, della L. 898/70 (legge sul divorzio) richiamando espressamente la propria recente giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I n. 11504 del 10 maggio 2017) secondo cui il diritto all’assegno di divorzio scatta esclusivamente quando l’ex coniuge richiedente non sia economicamente indipendente e quindi non abbia redditi adeguati a consentirgli una vita autonoma, in base al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole.

Se dunque l’ex coniuge debole guadagna abbastanza per vivere non ha diritto ad alcuna misura di solidarietà da parte dell’altro dopo il divorzio, indipendentemente dalle sostanze di quest’ultimo e dal tenore di vita matrimoniale.

Solo in un secondo momento, accertato l’eventuale an debeatur, si passa alla verifica del quantum, che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno ed è improntata al principio della solidarietà economica.