Indagini tributarie obbligate a fronte di forti presunzioni di maggiori risorse finanziarie.

Pubblicato il 24/02/2017


Il giudice del divorzio deve disporre un accertamento sui redditi del coniuge quando gli elementi obiettivi forniti dalla parte istante facciano presumere in maniera evidente maggiori risorse economiche e valori patrimoniali.

È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, con l’ordinanza n. 4292 del 20 febbraio 2017 la quale ha accolto il ricorso di una donna relativamente a un assegno di divorzio ritenuto troppo basso.

Nella specie, in particolare, i giudici del merito negavano il richiesto accertamento sui redditi limitandosi a contrapporre ad una serie di dati di fatto forniti dall’istante le valutazioni e giustificazioni fornite dall’ex, “di portata limitata e non risolutiva”, mentre l’esercizio di tale potere, pur discrezionale, deve essere “correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti”.