È quanto stabilito dalla sentenza n. 94/2017, pubblicata il
03/02/2017, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
Sezione Terza, che richiama l’orientamento giurisprudenziale consolidato, da
ultimo ribadito da T.A.R. Veneto, sez. I, sentenza n. 61 del 19/01/2017.
Il caso di specie riguarda l’istanza presentata da una
signora all’Agenzia delle Entrate di Bari per ottenere l’accesso all’archivio
dei rapporti finanziari relativi al coniuge con il quale era in corso, dinanzi
al Tribunale del luogo, giudizio di separazione giudiziale. L’istanza imputa al
marito “di non aver contribuito al ménage
familiare, accantonando per questo risparmi che non gli appartengono in via
esclusiva”.
L’Agenzia respingeva l’istanza richiamando la L. 241/1990 e
ritenendo che i documenti richiesti non fossero detenuti direttamente dall’amministrazione
ma richiedessero elaborazione di dati.
Accogliendo il ricorso il giudice amministrativo precisa
che: “il diritto di accesso regolato
dalla legge 241 del 1990 è riconosciuto a coloro che per le esigenze di tutela
dei propri interessi giuridici abbiano necessità di accedere ad atti detenuti
e/o conservati da pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli atti e/o
documenti provenienti da privati che siano afferenti all’attività demandata
alla pubblica amministrazione che li riceve e che siano necessari per le
determinazioni di competenza della stessa, sia nel caso in cui debba adottare
un atto richiesto dal privato medesimo, sia che debba invece procedere d’ufficio.”.
Ancora, continua la sentenza, con la modifica della legge
241/1990 ad opera della legge 15/2005, “è
stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi
e considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso
sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse
giuridicamente rilevante”.
Nel caso in esame, essendoci due figli minori, la tutela
degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare “prevale o quantomeno deve essere
contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente
in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge”.