Genitori stranieri poco inseriti in Italia: evitare le ripercussioni sulla figlia.

Pubblicato il 18/01/2018


Sotto i riflettori una coppia di albanesi. A rischio la loro richiesta di autorizzazione a permanere in Italia, viste le difficoltà di ambientamento manifestate da entrambi. A rimettere tutto in discussione è però il prioritario benessere psico-fisico della figlia, nata e cresciuta in Italia.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 29795/17; depositata il 12 dicembre)

Ambientamento difficile in Italia per una coppia di albanesi: a carico di lui, alcune condotte penalmente rilevanti; a carico di lei, il mancato svolgimento di attività lavorativa e la scarsa padronanza della lingua. Per chiudere il cerchio, infine, la loro precaria condizione economica. Questa situazione non può però essere penalizzante per la figlia piccola della coppia. La bambina, nata e cresciuta in Italia, potrebbe subire forti ripercussioni negativa, se obbligata a ritornare in patria con mamma e papà. Riprende così vigore la richiesta dei due genitori, cioè ottenere l’autorizzazione a permanere nel territorio italiano a tutela dello sviluppo psico-fisico della figlia.

Prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello i Giudici hanno richiamato “l’assenza di inserimento dei genitori” in Italia. Consequenziale, in questa ottica, il “no” alla richiesta di “autorizzazione a permanere nel territorio italiano”. Irrilevante, invece, il richiamo della coppia allo “sviluppo psico-fisico” della figlia, nata e cresciuta in Italia.

In particolare, i Giudici, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto decisive “le difficoltà incontrate dai due genitori”, deducendone “una prognosi negativa in ordine alle possibilità di inserimento della figlia nel contesto sociale italiano”.

Questa visione viene ora censurata dalla Cassazione. Secondo i Giudici del Palazzaccio, difatti, si è commesso un errore, spostando l’attenzione dalle “esigenze esistenziali, sanitarie ed educative della minore” alle “prospettive di integrazione dei genitori”, privilegiando “l’analisi della situazione” della coppia a scapito delle “condizioni della figlia”. Esemplificativo, a tal proposito, il fatto che sia stato trascurato completamente “il problema delle difficoltà di ambientamento che la minore, nata e vissuta in Italia, potrebbe incontrare in caso di trasferimento nel Paese di origine dei genitori, dove, oltre ad essere priva di concrete relazioni affettive e sociali, non potrebbe neppure avvalersi delle forme di assistenza garantite dal nostro ordinamento”.

Necessario perciò un nuovo giudizio in Corte d’Appello, dove, alla luce delle indicazioni fornite dalla Cassazione, bisognerà valutare il benessere psico-fisico della minore, prima di decidere sulla richiesta presentata dai due genitori stranieri.