Illuminante sentenza della Corte di Cassazione, sezione Tributaria,
n. 3110 pubblicata il 17.02.2016: “ai
fini dell’esenzione ex art. 19 della legge 74/1987 deve ritenersi che nel
mutato contesto normativo di riferimento debba riconoscersi il carattere di
negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso
la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire
in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale e non soltanto agli atti
posti in essere in attuazione degli obblighi connessi all’affidamento dei
figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge, oltre al godimento della
casa di famiglia, dovendosi osservare come, con riferimento alla negoziazione
assistita da avvocati estesa alla separazione consensuale, al divorzio ed alla
modifica delle condizioni di separazione e di divorzio e alle disposizioni sul
c.d. divorzio breve, nel quadro di interventi definiti di
“degiurisdizionalizzazione”, le nuove disposizioni abbiano di fatto attribuito
al consenso tra i coniugi un valore ben più pregnante, drasticamente riducendo
l’intervento dell’organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente
segnati da una vasta area di diritti indisponibili legati allo status coniugale
e alla tutela della prole minore”.
Bocciato il ricorso del fisco: l’esenzione di cui all’art. 19
della legge 74/1987 si applica a meno che l’amministrazione non contesti e
provi la finalità elusiva.
Tale sentenza è di straordinaria importanza, perché si
sofferma sul “mutato contesto normativo di riferimento”, arrivando alla
seguente statuizione di grande interesse: “E’
noto come un ormai quasi ventennale orientamento dottrinale abbia sottoposto a
serrata critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti ed
accordi stipulati “in occasione della separazione”, affermando che anche gli
accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti
comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore
dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle “condizioni della
separazione” di cui all’art. 711 comma 4 c.p.c., in considerazione del
carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce
al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale attribuendo
quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti
della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo
non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.
La tesi innanzi ricordata
trae certamente nuova linfa in un contesto normativo che – quantunque in modo
non sempre consapevole e soprattutto coerente – ha certamente attribuito
all’elemento del consenso tra i coniugi il ruolo centrale nella definizione della
crisi coniugale” e, quindi, sostenendo che le attribuzioni non sarebbero più
contratti atipici, ma, come sopra trascritto, “contratti della crisi coniugale”
e che “debba riconoscersi, appunto nel
mutato contesto normativo di riferimento, il carattere di negoziazione globale
a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di
trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo
tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a
breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o
nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo
prefigurato, ma voluto dalle parti…”.