Molto interessante la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. I Civ., 19
maggio 2017, la quale nell’affrontare il caso di dichiarazioni reddituali “inattendibili”
allegate da uno dei coniugi, ha affermato i seguenti principi: “Nell’imporre ai coniugi, nei procedimenti
di separazione o divorzio di presentare non solo “la dichiarazione personale
dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro
patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di
lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla
controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi
che reggono in generale l’attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto
di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che
derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.). La sanzione processuale di
comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così
individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art. 116 c.p.c.) del
“contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo … Nell’ambito dei
procedimenti in materia di famiglia, ove le risultanze delle dichiarazioni dei
redditi risultino non congruenti rispetto alle risultanze processuali, l’autorità
giudiziaria ha il dovere di segnalare la posizione del contribuente alla
Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 29 novembre 1973, n. 600,
come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991 che
prevede che “i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere
attività ispettive o di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionali civili e
amministrativi che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a
conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono
comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da
leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando
della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli
stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli”.