Cessione dell’immobile senza notaio nella negoziazione assistita tra coniugi.

Pubblicato il 24/03/2017


Il Tribunale di Pordenone con proprio decreto del 17/03/2017 ha accolto il ricorso di due avvocati che chiedevano l’autorizzazione alla trascrizione nei registri immobiliari di un passaggio di proprietà, nell’ambito di una negoziazione assistita tra coniugi in fase di separazione, di fatto così estromettendo la figura del notaio.

Dopo infatti che i due coniugi si erano accordati per il trasferimento del 50% di un immobile dal marito alla moglie e avevano ottenuto dal Procuratore della Repubblica il nulla osta ex art. 6, comma secondo, del dl. 132/14 (la coppia non ha figli), la Conservatoria dei Registri Immobiliari rifiutava di trascrivere la cessione in quanto sarebbe mancata “l’autenticazione prevista dalla legge”. Le parti hanno impugnato il provvedimento e il Tribunale, in composizione collegiale, ha accolto la domanda, ordinando al conservatore la trascrizione del passaggio di proprietà senza il coinvolgimento del notaio:

Deve ordinarsi al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare previsto dalla convenzione di negoziazione assistita sottoscritta per la separazione personale fra i coniugi, non risultando necessaria l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un ‘pubblico ufficiale a ciò autorizzato’ di cui all’articolo 5, terzo comma, del decreto legge 132/14, dovendosi ritenere che detto accordo, munito del nulla osta o dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica, produca gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali e dunque costituisce titolo per la trascrizione.”