Via al fondo di solidarietà per il coniuge se l’ex è inadempiente.

Pubblicato il 07/02/2017


È stata finalmente resa operativa la misura prevista dalla legge di stabilità 208/2015, la quale ha istituito, per gli anni 2016 e 2017, un “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” presso il Ministero della Giustizia, per il coniuge che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per l’inadempienza dell’obbligato.

Si tratta di una misura sperimentale, cui potrà accedere il coniuge separato in stato di bisogno con cui convivono figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’art. 156 del Codice Civile per l’inadempienza del coniuge che vi era tenuto.

L’istanza di accesso al Fondo va redatta in conformità al modulo (FORM) disponibile sul sito del Ministero (www.giustizia.it) in un’apposita area denominata “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” a partire dal 13 febbraio 2017.

Tale istanza dovrà poi essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale competente rispetto al luogo di residenza del richiedente. I Tribunali legittimati a ricevere l’istanza sono quelli che hanno sede nel capoluogo dei distretti sedi delle Corti d’Appello indicati nel decreto medesimo con riferimento alla Tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

Il procedimento non è assoggettato al pagamento del contributo unificato.

In ogni caso all’avente diritto non potrà essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale.