Riconosciuto il danno esistenziale al padre se la madre subordina il consenso all’accordo sul mantenimento.

Pubblicato il 24/01/2017


La Nona Sezione del Tribunale di Milano con sentenza del 05 ottobre 2016 (Presidente estensore dott.ssa Laura Maria Cosmai) ha deciso che: “La madre che impedisca al padre il riconoscimento del proprio figlio, imponendo condizioni economiche o la previa sottoscrizione di accordi, compie un illecito civile suscettibile di sanzione risarcitoria ex articolo 2059 c.c. Un comportamento ostativo al riconoscimento dei figli nati fuori da matrimonio, infatti, non può essere in alcun modo considerato corretto o coerente, osservato che l’applicazione di criteri di logica, ancor prima di criteri di diritto, suggerisce la necessaria anteriorità del riconoscimento di un minore, che quindi da quel momento può considerarsi figlio di un determinato soggetto, e soltanto successivamente la sottoscrizione da parte del soggetto medesimo di accordi relativi a tutti i diritti e doveri nascenti per effetto della paternità. In merito alla configurazione di una fattispecie illecita risarcibile, basta rilevare che – a causa del comportamento della madre – il padre non ha certamente potuto partecipare in maniera piena e concreta ai primi e fondamentali momenti di crescita della minore, non ha potuto partecipare alla crescita ed alla vita affettiva della prole, non ha potuto godere della sua presenza e del suo affetto, e quindi in concreto non ha certamente potuto instaurare una relazione adeguata con la stessa. In merito alla liquidazione del danno da privazione del rapporto genitoriale per condotta altrui, il punto di partenza – il quale necessita evidentemente di correttivi al fine di poter essere adeguato equitativamente al caso concreto – deve essere considerato il ristoro economico che può essere concretamente quantificato applicando le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall’Osservatorio della Giustizia civile di Milano (voce: perdita di un figlio; nel caso di specie, è stato liquidato l’importo di 15 mila euro).”

“Privazione del rapporto parentale” per l’uomo, risarcibile in quanto illecito civile ex art. 2059 c.c., con applicazione degli standard elaborati dal Tribunale di Milano. La madre è condannata pure per lite temeraria.