Primo provvedimento sulle Unioni Civili dal Tribunale di Milano.

Pubblicato il 10/02/2017


La Sezione nona del Tribunale di Milano (giudice Giuseppe Buffone) con ordinanza del 23/01/2017 ha statuito che:

“La legge 76/2016 ha introdotto nell’ordinamento il diritto agli alimenti in favore del convivente con decorrenza dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore delle nuove norme); pertanto, una pretesa alimentare del convivente more uxorio è possibile solo per quelle convivenze che siano cessate a partire dal 5 giugno 2016: il diritto alimentare, infatti, nella convivenza di mero fatto, sorge nel momento in cui si verifica lo stato di bisogno e coincide, dunque, con la cessazione del legame.”

Esclusa dunque ogni retroattività dell’istituto regolato dall’art. 1, comma 65, della legge 76/2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto agli alimenti per i partner delle coppie non sposate.

Non solo.

La domanda alimentare non può essere proposta nel giudizio camerale per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio: la trattazione contestuale delle due cause se da un lato eviterebbe ai conviventi una pluralità di processi, dall’altra parte rischierebbe di rallentare e appesantire la trattazione della controversia minorile, alla quale il legislatore riserva un regime accelerato e semplificato al fine di consentire al giudice della stessa di pervenire velocemente a misure regolative definitive.