Legge sulle Unioni Civili. L’iscrizione della convivenza all’anagrafe non ha efficacia costitutiva.

Pubblicato il 16/02/2017


Il Ministero dell’Interno in un parere fornito al Comune di Milano del 06/02/2017 ha precisato che l’art.1, comma 37, della legge 76/2016 sulle Unioni Civili e disciplina delle Convivenze “nel fare salva la sussistenza dei presupposti della convivenza di fatto, indicati nel comma 36, finalizza espressamente gli istituti propri dell’ordinamento anagrafico all’accertamento della stabile convivenza e non già alla costituzione della convivenza di fatto”.