L’assegno divorzile può essere riconosciuto anche se il matrimonio è stato breve.

Pubblicato il 19/01/2017


La Corte di Cassazione, sezione Prima Civile, con la sentenza n. 275 depositata il 10.01.2017 ha sancito che presupposto per il riconoscimento dell’assegno di divorzio è che il richiedente non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive, mentre la durata dell’unione incide solo in un momento successivo sulla misura del contributo, dopo che sia stata accertata l’inadeguatezza dei redditi del richiedente. Ciò sia che “l’inadeguatezza dei redditi venga correlata al tenore di vita goduto durante la convivenza o più in generale in costanza di matrimonio (criterio considerato, da larga parte della dottrina e da una parte della giurisprudenza, inadeguato e astratto – in quanto, in genere, la separazione e il successivo divorzio incidono negativamente sul tenore di vita di entrambi i coniugi – ed eccessivamente sanzionatorio per l’obbligato) sia che vengano in considerazione altri criteri (ad es. un assegno che permetta un’autosufficienza economica all’avente diritto, magari con alcune variabili collegate alla sua posizione economico-sociale, oltre che alle possibilità dell’obbligato): com’è noto, l’art. 5 L. divorzio non fornisce definizione alcuna dell’ “inadeguatezza” dei redditi, attribuendone il contenuto all’opera della giurisprudenza”.
Con questa decisione la Cassazione ha bocciato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Roma riaprendo la possibilità, questa volta per il marito, di vedersi riconosciuto il diritto all’assegno divorzile pur essendo l’unione durata soltanto due anni.