Il pignoramento dei beni in trust va eseguito nei confronti del trustee, unico legittimato nei rapporti con i terzi.

Pubblicato il 01/02/2017


La terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 2043/17, pubblicata il 27 gennaio, ha dichiarato che è nullo il pignoramento di beni immobili “eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest’ultimo, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto; e neppure ostando a tale conclusione la nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una valida continuità di trascrizioni con un soggetto inesistente.”