E' cambiato il contesto normativo: esentasse tutti i trasferimenti immobiliari frutto di accordi di separazione.

Pubblicato il 11/01/2017


Illuminante sentenza della Corte di Cassazione, sezione Tributaria, n. 3110 pubblicata il 17.02.2016: “ai fini dell’esenzione ex art. 19 della legge 74/1987 deve ritenersi che nel mutato contesto normativo di riferimento debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale e non soltanto agli atti posti in essere in attuazione degli obblighi connessi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge, oltre al godimento della casa di famiglia, dovendosi osservare come, con riferimento alla negoziazione assistita da avvocati estesa alla separazione consensuale, al divorzio ed alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio e alle disposizioni sul c.d. divorzio breve, nel quadro di interventi definiti di “degiurisdizionalizzazione”, le nuove disposizioni abbiano di fatto attribuito al consenso tra i coniugi un valore ben più pregnante, drasticamente riducendo l’intervento dell’organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati da una vasta area di diritti indisponibili legati allo status coniugale e alla tutela della prole minore”.

Bocciato il ricorso del fisco: l’esenzione di cui all’art. 19 della legge 74/1987 si applica a meno che l’amministrazione non contesti e provi la finalità elusiva.

Tale sentenza è di straordinaria importanza, perché si sofferma sul “mutato contesto normativo di riferimento”, arrivando alla seguente statuizione di grande interesse: “E’ noto come un ormai quasi ventennale orientamento dottrinale abbia sottoposto a serrata critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati “in occasione della separazione”, affermando che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle “condizioni della separazione” di cui all’art. 711 comma 4 c.p.c., in considerazione del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.

La tesi innanzi ricordata trae certamente nuova linfa in un contesto normativo che – quantunque in modo non sempre consapevole e soprattutto coerente – ha certamente attribuito all’elemento del consenso tra i coniugi il ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale” e, quindi, sostenendo che le attribuzioni non sarebbero più contratti atipici, ma, come sopra trascritto, “contratti della crisi coniugale” e che “debba riconoscersi, appunto nel mutato contesto normativo di riferimento, il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti…”.