Tribunale
di Milano, Sez. IX Civ., sent. 18 maggio 2017 (Pres. Cattaneo, rel.
Manfredini).
Il
diritto dell’ex coniuge a una quota del TFR dell’ex congiunto, ai sensi
dell’art. 12-bis l. 898/1970, non compete con riguardo a quelle somme che
risultino essere destinate a un fondo di previdenza complementare. Infatti,
premesso che l’art. 12 bis l. 898/1970 riconosce al coniuge divorziato titolare
di assegno divorzile la quota del 40% del TFR “percepito” alla cessazione del
rapporto di lavoro, è evidente che quanto accantonato su fondo pensione non
viene riscosso alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò per il fatto che nel
caso in cui il TFR sia conferito ad un fondo di previdenza complementare, la
liquidazione non è riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro, ma alla
maturazione dei requisiti per la pensione. Inoltre, le somme versate non sono
riconosciute come liquidazione, ma come pensione integrativa, che viene
erogata, nella maggior parte dei casi, in forma di rendita ed in alcuni casi in
forma di capitale. In definitiva, tale istituto rientra nella previsione dell’art.
2123 c.c., quale forma di previdenza integrativa, e non nella previsione dell’art.
2120 c.c., al quale si riferisce l’art. 12 bis della legge n. 898/1970.
Il diritto
dell’ex coniuge a una quota del TFR dell’ex congiunto, ai sensi dell’art. 12
bis l. 898/1970, non compete con riguardo a quelle somme che siano erogate a
titolo di incentivo all’esodo. Questo istituto, infatti, ha natura
sostanzialmente risarcitoria: erogato nell’ambito di una trattativa tra
lavoratore e datore di lavoro finalizzata allo scioglimento del rapporto di lavoro,
mira a sostituire mancati guadagni futuri (lucro cessante). A differenza del
TFR, dunque, l’incentivo all’esodo non è costituito da somme accantonate
durante il pregresso periodo lavorativo “coincidente con il matrimonio”, bensì
va a sostituire un (mancato) reddito lavorativo futuro, ed al momento della sua
erogazione in alcun modo è “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è
coinciso con il matrimonio”.
(Segnalazione del Dott.
Giuseppe Buffone)