Una madre cita in
giudizio i genitori del marito per chiedere la corresponsione degli alimenti in
favore dei suoi figli. Il Tribunale ha accolto la domanda ma la Corte d’Appello
ha ribaltato la decisione con la motivazione che la richiedente non aveva
offerto la prova di alcuno dei presupposti oggettivi dell’obbligazione
alimentare, vale a dire l’incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze
primarie dei piccoli, essendo lei titolare di un reddito da lavoro, né la
capacità dei nonni di far fronte all’obbligazione.
Il caso viene portato
così all’attenzione della Cassazione davanti alla quale la ricorrente insiste
nella sua richiesta censurando le conclusioni della Corte d’Appello.
La Suprema Corte (sezione
sesta civile, ordinanza 02.05.2018 n. 10419) respinge il ricorso chiarendo che
l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente
e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia
adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse della prole,
deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze
patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità
di convenire in giudizio il genitore inadempiente per ottenere un contributo
proporzionale alle condizioni economiche di costui.
Di conseguenza, l’obbligo
degli ascendenti di fornire i mezzi necessari affinché i genitori adempiano i
loro doveri nei confronti dei figli – obbligo che investe contemporaneamente
tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo
nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e dunque sussidiaria
rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche che agli ascendenti non ci si
può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori
non offre il proprio contributo al mantenimento della prole, se l’altro è in
grado di mantenerli. Così come, conclude la Cassazione, il diritto agli
alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e
dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i
genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.