In caso di disaccordo devono essere rimosse le foto dei figli minori sui social.

Pubblicato il 12/10/2017


Il decreto del Tribunale di Mantova del 19 settembre 2017, in esito ad un ricorso ex art. 337 – quinquies c.c., ha stabilito che l’inserimento di foto dei figli minori sui social network, avvenuto con l’opposizione di uno dei genitori, integra violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4, 7, 8 e 145 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, con conseguente ordine di immediata rimozione delle foto in quanto “…l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte on-line , non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia… il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente”.

La decisione ha altresì disposto, in relazione alla pratica del c.d. “Reiki”, che “…il Servizio Tutela Minori di… riferisca (anche, ove ritenuto necessario, avvalendosi della collaborazione della A.S.L.), entro il 31.01.2018, circa le condizioni di vita delle parti… verificando, specificamente, se la adesione della madre alla disciplina del Reiki abbia influenza pregiudizievole sui figli, fornendo all’esito degli accertamenti le proprie indicazioni, anche alternative, circa il più idoneo regime di affidamento e di visita dei minori”.